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Rilevazione presenze con impronte digitali o riconoscimento facciale: cosa dice il Garante

Aggiornato il 5 ottobre 2026A cura del team HelpwebnetLettura: 6 minuti

Per il Garante privacy oggi nessuna norma consente di usare impronte digitali o riconoscimento facciale per rilevare le presenze dei dipendenti, e il consenso del lavoratore non basta. Dal 2024 l’Autorità ha sanzionato aziende e un istituto scolastico con importi fino a 120.000 euro. Badge, PIN e app con credenziali personali sono alternative a norma.

In breve
  • I dati biometrici sono una categoria particolare (art. 9 GDPR): servono una norma specifica e garanzie, che per le presenze oggi mancano.
  • Il consenso firmato dal dipendente non è considerato una base valida nel rapporto di lavoro.
  • Provvedimenti verificati: 5 società nel 2024 (da 2.000 a 70.000 euro), una concessionaria nel 2024 (120.000 euro), un istituto scolastico nel 2025 (4.000 euro).
  • Se hai un rilevatore biometrico: sospendi, cancella i modelli, passa a un metodo alternativo e documenta tutto.
Dito appoggiato sul sensore di un terminale presenze con lettore di impronte e tastierino
Per il Garante privacy le impronte digitali non si possono usare per rilevare le presenze: manca una norma che lo consenta.

La regola: dati biometrici solo se una norma lo prevede

Impronte digitali e caratteristiche del volto, quando servono a identificare una persona, sono dati biometrici. Il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), all’articolo 9, li mette tra le categorie particolari di dati, il cui trattamento è vietato salvo eccezioni precise.

Nel lavoro, la posizione del Garante per la protezione dei dati personali è costante: l’uso dei dati biometrici è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori, risponda a un interesse pubblico e rispetti necessità e proporzionalità. Per la rilevazione delle presenze, oggi, questa norma non c’è. Lo ha ripetuto in tutti i provvedimenti del 2024 e del 2025 che trovi qui sotto.

I provvedimenti del Garante dal 2024 a oggi

Abbiamo verificato ogni caso sul sito del Garante. Numeri di registro, date e importi sono quelli pubblicati nei provvedimenti e nelle newsletter ufficiali.

ProvvedimentoChiSistemaSanzione
n. 105 del 22 febbraio 2024 e provvedimenti collegati (newsletter n. 520 del 28 marzo 2024)Cinque società impegnate nello stesso sito di smaltimento rifiutiRiconoscimento facciale70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro, più l’ordine di cancellare i dati
n. 338 del 6 giugno 2024 (newsletter n. 525 del 26 giugno 2024)Una concessionaria di auto con circa 40 dipendenti in due sediRiconoscimento facciale per le presenze da usare in busta paga120.000 euro
n. 167 del 27 marzo 2025 (newsletter n. 536 del 25 giugno 2025)Un istituto di istruzione superioreImpronte digitali per il personale amministrativo4.000 euro

Due dettagli dei casi meritano attenzione. Nel 2024 il Garante ha rilevato che tre delle cinque società condividevano da oltre un anno lo stesso sistema biometrico, senza misure di sicurezza adeguate, senza informativa chiara e senza valutazione d’impatto; secondo l’Autorità avrebbero dovuto usare sistemi meno invasivi, come il badge. Nel caso della concessionaria, la sanzione riguardava anche un software gestionale con cui i dipendenti registravano interventi di riparazione, tempi di lavorazione e tempi di inattività, usato senza una base giuridica idonea e senza un’informativa adeguata.

Nota. Gli importi non sono un listino: il Garante li calcola caso per caso, considerando gravità, durata, collaborazione dell’azienda e precedenti. Per l’istituto scolastico ha pesato la buona collaborazione durante l’istruttoria.

Perché il consenso firmato non basta

È l’obiezione più frequente: «i dipendenti hanno firmato». Per il Garante il consenso, nel rapporto di lavoro, di regola non è una base valida, perché tra datore e lavoratore c’è uno squilibrio: difficilmente chi dipende da un’azienda si sente libero di dire di no.

Il caso del 2025 lo mostra bene. Le impronte venivano raccolte solo dal personale che aveva dato il consenso e che non voleva usare i metodi tradizionali. La sanzione è arrivata lo stesso, perché mancava la norma che autorizzasse il trattamento.

Hai già un rilevatore biometrico? Cosa fare

  1. Sospendi la funzione biometrica. Verifica con il fornitore se il terminale può funzionare con badge o PIN: spesso basta cambiare configurazione.
  2. Attiva subito un metodo alternativo, così le presenze non si interrompono e il calendario del LUL resta completo.
  3. Cancella i modelli biometrici (le «impronte» memorizzate) dal terminale, dal server e da eventuali copie di backup. Chiedi al fornitore una conferma scritta.
  4. Aggiorna i documenti privacy: informativa ai lavoratori e registro dei trattamenti.
  5. Tieni traccia di quello che hai fatto: date, persone coinvolte, conferme ricevute. In caso di controllo dimostra che hai agito.
  6. Conserva le presenze storiche già registrate (orari, non impronte): servono per il LUL e per eventuali contestazioni.
Attenzione. Questa guida riassume la posizione del Garante e non sostituisce una valutazione sul tuo caso specifico, soprattutto se hai già ricevuto un reclamo o una richiesta dell’Autorità.

Le alternative: pro e contro

MetodoCome funzionaProContro
BadgeTessera personale avvicinata a un lettoreRapido, indicato dal Garante come alternativa meno invasivaSi può prestare a un collega; serve un lettore per sede
PIN su terminaleCodice personale digitato all’ingressoNessuna tessera da gestireIl codice si può comunicare ad altri
App o pagina webTimbratura da telefono, tablet o PC con credenziali personaliFunziona in sede e fuori, nessun hardwareServe un regolamento sull’uso dei dispositivi
Codice esposto in sedeUn codice o un QR in sede da inserire o inquadrare con l’appConferma che la timbratura avviene in sede senza leggere la posizione del telefonoIl codice va protetto e cambiato se viene fotografato e diffuso
Foglio firmaFirma su carta a inizio e fine turnoCosto zeroCompilazione spesso tardiva, va ricopiato per le paghe

Il timore che giustifica la biometria è la timbratura «per conto di un collega». Si affronta con mezzi proporzionati: controlli a campione dei responsabili, confronto con turni e attività, un registro che mostri ogni correzione. Per chi timbra dal telefono abbiamo scritto una guida a parte sulla timbratura da smartphone e le regole da rispettare.

Il nostro approccio: nessun dato biometrico

ilmiolavoro.it non usa impronte né riconoscimento facciale. Le persone timbrano con credenziali personali da telefono, tablet o PC; ogni correzione resta nel registro delle modifiche; la verifica della sede è spenta di base e non si attiva mai per chi lavora in smart working. Se stai sostituendo un rilevatore biometrico, possiamo valutare insieme come portare nel nuovo sistema le presenze già registrate: chiedici il dettaglio.

Se vuoi ripassare i principi generali della protezione dei dati, trovi una spiegazione semplice nella guida di Helpwebnet su che cos’è il GDPR.

Domande frequenti

Se il dipendente firma il consenso posso usare l’impronta?

Secondo il Garante no: nel rapporto di lavoro il consenso di regola non è una base valida, per lo squilibrio tra le parti. Nel caso sanzionato nel 2025 i dipendenti coinvolti avevano dato il consenso e la sanzione è arrivata comunque.

Vale anche per il riconoscimento facciale?

Sì. I provvedimenti del 2024 riguardano proprio sistemi di riconoscimento facciale: il Garante ha ribadito che nessuna norma consente oggi l’uso di dati biometrici per rilevare le presenze.

Quanto si rischia?

Il GDPR prevede per queste violazioni sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo. Nei casi sulle presenze pubblicati dal Garante dal 2024 gli importi vanno da 2.000 a 120.000 euro, con l’ordine di cancellare i dati raccolti.

Cosa uso al posto del biometrico?

Badge, PIN o app con credenziali personali, affiancati da controlli a campione e da un registro delle modifiche. Il Garante stesso ha indicato il badge come esempio di sistema meno invasivo.

Sostituisci il rilevatore biometrico

In una demo gratuita ti mostriamo la timbratura con credenziali personali e il registro delle modifiche.

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Fonti: Garante privacy, newsletter n. 520 del 28/03/2024 · Garante privacy, provv. n. 105 del 22/02/2024 · Garante privacy, newsletter n. 525 del 26/06/2024 · Garante privacy, provv. n. 338 del 06/06/2024 · Garante privacy, newsletter n. 536 del 25/06/2025 · Garante privacy, provv. n. 167 del 27/03/2025 · Garante privacy, tema riconoscimento facciale · Regolamento (UE) 2016/679, GDPR (EUR-Lex)